Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 25
In vigore dal 5 mar 1968
Nell'esercizio del potere disciplinare di cui all'art. 1250 del codice della navigazione, il consiglio direttivo procede alla contestazione degli addebiti con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni perché l'interessato possa presentare per iscritto le proprie giustificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-25