Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 25

In vigore dal 5 mar 1968
Nell'esercizio del potere disciplinare di cui all'art. 1250 del codice della navigazione, il consiglio direttivo procede alla contestazione degli addebiti con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni perché l'interessato possa presentare per iscritto le proprie giustificazioni.
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Art. 25 Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. — Testo vigente | Portale Normativo