Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 27
In vigore dal 5 mar 1968
Agli altri appartenenti alla gente dell'aria, l'inibizione dallo esercizio della professione, fino a tre mesi, è inflitta per gravi mancanze in servizio ed anche fuori servizio.
È inflitta la cancellazione dall'albo nei casi contemplati dal precedente , comma terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-27