Art. 27
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 27

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In vigore dal 5 mar 1968
Agli altri appartenenti alla gente dell'aria, l'inibizione dallo esercizio della professione, fino a tre mesi, è inflitta per gravi mancanze in servizio ed anche fuori servizio. È inflitta la cancellazione dall'albo nei casi contemplati dal precedente , comma terzo.
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