Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 26
In vigore dal 5 mar 1968
Ai componenti dell'equipaggio dell'aeromobile la censura è inflitta per lievi mancanze disciplinari.
In caso di recidiva per fatti per i quali fu inflitta la censura, o di gravi mancanze in servizio ed anche fuori del servizio, in relazione all'art. 1251 del codice della navigazione, è inflitta la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni, o, nei casi più gravi l'inibizione dall'esercizio della professione aeronautica per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni.
La cancellazione dagli albi e dal registro è inflitta per infrazioni disciplinari e professionali che rivestano carattere di gravità tale che, a giudizio motivato del consiglio direttivo, rendano incompatibili la permanenza dell'iscritto tra la gente dell'aria.
Alla inibizione dall'esercizio della professione aeronautica ed alla cancellazione dagli albi e dal registro nei confronti dei componenti dell'equipaggio di cui al presente articolo e degli altri appartenenti alla gente dell'aria di cui al successivo , si procede altresì a norma dell'art. 1258 del codice della navigazione.
Le pene disciplinari previste dal presente articolo e dal successivo sono irrogate dal consiglio direttivo dell'ente nazionale della gente dell'aria in conformità alle norme di cui agli articoli 1251, 1253, 1254 e 1258 del codice della navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-26