Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 24
In vigore dal 5 mar 1968
Coloro i quali, essendo stati cancellati dagli albi e dal registro in applicazione delle disposizioni del precedente articolo, intendano riprendere l'esercizio della professione aeronautica, possono essere nuovamente iscritti.
Essi devono produrre i documenti previsti dall' del presente regolamento, eccetto il titolo di studio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-24