Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 24

In vigore dal 5 mar 1968
Coloro i quali, essendo stati cancellati dagli albi e dal registro in applicazione delle disposizioni del precedente articolo, intendano riprendere l'esercizio della professione aeronautica, possono essere nuovamente iscritti. Essi devono produrre i documenti previsti dall' del presente regolamento, eccetto il titolo di studio.
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