Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 13

In vigore dal 22 mag 1998
Le persone che chiedono di essere iscritte negli albi o nel registro sono tenute a presentare domanda in carta legale diretta all'ente ed a provare: 1) di essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, salvo nei casi previsti dallo art. 737, secondo e terzo comma, del codice della navigazione; 2) di aver domicilio nell'Unione europea; 3) di non aver subito condanne penali che importino la interdizione dai pubblici uffici e di possedere il requisito della buona condotta, mediante presentazione del certificato penale e di quello di buona condotta; 4) di possedere i brevetti, le licenze, le abilitazioni ed il titolo di studio prescritti; 5) di possedere i necessari requisiti di idoneità fisica in rapporto alla qualifica per la quale esse chiedono la iscrizione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-13

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