Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 22 mag 1998
Le persone che chiedono di essere iscritte negli albi o nel registro sono tenute a presentare domanda in carta legale diretta all'ente ed a provare:
1) di essere cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, salvo nei casi previsti dallo art. 737,
secondo e terzo comma, del codice della navigazione;
2) di aver domicilio nell'Unione europea;
3) di non aver subito condanne penali che importino la interdizione dai pubblici uffici e di possedere il requisito della buona condotta, mediante presentazione del certificato penale e di quello di buona condotta;
4) di possedere i brevetti, le licenze, le abilitazioni ed il titolo di studio prescritti;
5) di possedere i necessari requisiti di idoneità fisica in rapporto alla qualifica per la quale esse chiedono la iscrizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-13