Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 15

In vigore dal 5 mar 1968
Nei casi previsti dall'art. 737, comma secondo e terzo del codice della navigazione, il segretario dell'ente, ricevuta la domanda per la iscrizione negli albi o nel registro da parte di chi, pur essendo di nazionalità italiana, non sia cittadino italiano, ovvero sia straniero, la trasmette al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per la necessaria autorizzazione. Ove l'autorizzazione sia concessa, il segretario sottopone la domanda, con i relativi documenti, al consiglio direttivo per la sua pronuncia.
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