Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 5 mar 1968
Nei casi previsti dall'art. 737, comma secondo e terzo del codice della navigazione, il segretario dell'ente, ricevuta la domanda per la iscrizione negli albi o nel registro da parte di chi, pur essendo di nazionalità italiana, non sia cittadino italiano, ovvero sia straniero, la trasmette al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per la necessaria autorizzazione.
Ove l'autorizzazione sia concessa, il segretario sottopone la domanda, con i relativi documenti, al consiglio direttivo per la sua pronuncia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-15