Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 17

In vigore dal 5 mar 1968
Prima di procedere all'iscrizione del personale di volo della prima categoria, in possesso di uno dei titoli professionali previsti dall'art. 739 del codice della navigazione, il segretario dell'ente invita la persona da iscrivere a prestare giuramento secondo le formalità che seguono. Il giuramento è prestato con l'assistenza di due testimoni, nelle mani di un componente del consiglio direttivo, il quale legge ad alta voce la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al Suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse". Terminata la lettura, l'interessato pronuncia, con voce chiara le parole: "Lo giuro". Dell'atto è compilato immediatamente processo verbale, firmato dal componente del consiglio direttivo, da colui che ha giurato e dai testimoni. Il documento è conservato nel fascicolo personale dell'iscritto. Gli estremi dell'atto sono trascritti sull'albo e sul libretto dell'iscritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. — Testo vigente | Portale Normativo