Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 5 mar 1968
Ciascun iscritto è munito dall'ente di un libretto che contiene la fotografia del titolare e, in estratto, le indicazioni prescritte per ognuno dai precedenti ad eccezione di quelle concernenti le pene disciplinari ed i procedimenti penali con il relativo esito.
L'iscritto ha l'obbligo di presentare il libretto annualmente al segretario dell'ente per le eventuali annotazioni e varianti.
Il libretto è necessario per l'iscrizione presso l'ufficio di collocamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-18