Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 5 mar 1968
Le domande per l'iscrizione negli albi e nel registro, corredate dai documenti prescritti, devono essere sottoposte al consiglio direttivo, il quale, se risulti provata la sussistenza dei requisiti stabiliti, ordina l'iscrizione.
Il rigetto della domanda deve essere pronunciato dopo aver sentito il richiedente.
Il consiglio direttivo delibera sulla domanda nel più breve termine possibile e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla ricezione della domanda. Il rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla deliberazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-16