Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 12

In vigore dal 5 mar 1968
In un altro albo nazionale è iscritto cronologicamente secondo l'ordine di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 735, comma secondo, del codice della navigazione, il personale tecnicodirettivo delle costruzioni aeronautiche. L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo. L'albo, oltrechè contenere le indicazioni elencate nell' del presente regolamento, deve precisare se l'iscrizione abbia luogo con la qualifica di ingegnere aeronautico o con quella di perito aeronautico, a norma dello art. 734 del codice stesso. Le indicazioni predette sono aggiornate con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente .
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Art. 12 Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. — Testo vigente | Portale Normativo