Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo II

Art. 7

In vigore dal 5 mar 1968
Il controllo sulla gestione dell'ente è esercitato da un collegio di revisori dei conti composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri del tesoro, dei trasporti e dell'aviazione civile, del lavoro e della previdenza sociale. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile il quale, stabilisce anche la misura annua dell'emolumento previamente concordata col Ministero del tesoro. I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere confermati, esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili; essi partecipano alle riunioni del consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario. Il collegio dei revisori è presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo