Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 5 mar 1968
Il controllo sulla gestione dell'ente è esercitato da un collegio di revisori dei conti composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri del tesoro, dei trasporti e dell'aviazione civile, del lavoro e della previdenza sociale.
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile il quale, stabilisce anche la misura annua dell'emolumento previamente concordata col Ministero del tesoro.
I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere confermati, esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili; essi partecipano alle riunioni del consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario.
Il collegio dei revisori è presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-7