Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 5 mar 1968
L'Ente nazionale della gente dell'aria di cui all'art. 736 del codice della navigazione attende all'iscrizione della gente dell'aria negli albi e nel registro, in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.
L'ente e dotato di personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Sono organi dell'ente:
il presidente;
il consiglio direttivo;
il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, sovraintende alla sua attività, convoca e presiede il consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-3