Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo II

Art. 3

In vigore dal 5 mar 1968
L'Ente nazionale della gente dell'aria di cui all'art. 736 del codice della navigazione attende all'iscrizione della gente dell'aria negli albi e nel registro, in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti. L'ente e dotato di personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Sono organi dell'ente: il presidente; il consiglio direttivo; il collegio dei revisori dei conti. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, sovraintende alla sua attività, convoca e presiede il consiglio direttivo.
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Art. 3 Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. — Testo vigente | Portale Normativo