Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 12 mar 1978
Il consiglio direttivo è costituito da:
a) il presidente dell'ente, designato dal Ministro per i trasporti;
b) due membri designati da Ministro per i trasporti, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;
c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione;
d) tre membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni sindacali della gente dell'aria a carattere nazionale più rappresentative.
Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-4