Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo II

Art. 4

In vigore dal 12 mar 1978
Il consiglio direttivo è costituito da: a) il presidente dell'ente, designato dal Ministro per i trasporti; b) due membri designati da Ministro per i trasporti, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile; c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione; d) tre membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni sindacali della gente dell'aria a carattere nazionale più rappresentative. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

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