Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 5 mar 1968
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria
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La gente dell'aula comprende le persone che prestano una attività professionale a servizio della navigazione aerea e delle industrie aeronautiche, inquadrate nelle rispettive categorie a norma degli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-1