Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 5 mar 1968
Il consiglio direttivo:
1) provvede all'amministrazione dell'ente;
2) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni;
3) approva il conto consuntivo;
4) nomina il segretario dell'ente, il cui rapporto di impiego è disciplinato dal regolamento previsto al Successivo punto 6);
5) determina l'ammontare del contributo annuo per le spese di funzionamento dell'ente, da corrispondere da parte degli iscritti con le modalità previste dal regolamento interno di cui al successivo ;
6) delibera il regolamento organico diretto a stabilire la disciplina giuridica ed economica del personale dell'ente, compreso il segretario da sottoporre alla approvazione del Ministero vigilante, di concerto con quello del tesoro;
7) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal presente regolamento e da speciali disposizioni.
Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi sono inviate entro quindici giorni dalla loro adozione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai fini della approvazione di concerto con il Ministero del tesoro.
Storico versioni
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