Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo II

Art. 5

In vigore dal 5 mar 1968
Il consiglio direttivo: 1) provvede all'amministrazione dell'ente; 2) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni; 3) approva il conto consuntivo; 4) nomina il segretario dell'ente, il cui rapporto di impiego è disciplinato dal regolamento previsto al Successivo punto 6); 5) determina l'ammontare del contributo annuo per le spese di funzionamento dell'ente, da corrispondere da parte degli iscritti con le modalità previste dal regolamento interno di cui al successivo ; 6) delibera il regolamento organico diretto a stabilire la disciplina giuridica ed economica del personale dell'ente, compreso il segretario da sottoporre alla approvazione del Ministero vigilante, di concerto con quello del tesoro; 7) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal presente regolamento e da speciali disposizioni. Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi sono inviate entro quindici giorni dalla loro adozione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai fini della approvazione di concerto con il Ministero del tesoro.
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