Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 9
In vigore dal 5 mar 1968
In tre distinti albi nazionali è iscritto cronologicamente, secondo l'ordine di presentazione delle domande, il personale di volo delle prime tre categorie, ai sensi dell'art. 735, comma primo, del codice della navigazione.
Per l'iscrizione nell'albo con la qualifica di comandante superiore, l'interessato deve presentare il relativo diploma rilasciato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministro stesso.
L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo.
Ogni albo deve contenere per ciascun iscritto le seguenti indicazioni:
1) generalità, luogo e data di nascita, stato di famiglia;
2) fotografia, connotati e segni caratteristici;
3) titolo professionale che l'iscritto riveste al momento della domanda e mansioni aeronautiche in atto ed antecedentemente esercitate;
4) indicazione dei datori di lavoro, delle date di assunzione e di licenziamento;
5) dati concernenti le licenze aeronautiche conseguite dall'iscritto;
6) servizio militare prestato, in quale specialità e con quale grado e data di cessazione dal servizio;
7) titoli di studio posseduti;
8) ricompense per azioni meritorie;
9) notizie sommarie circa l'attività annuale di volo;
10) incidenti di volo occorsi all'iscritto, con riassunto sommario di ciascun incidente in base ai risultati ufficiali delle relative inchieste;
11) risultato delle visite sanitarie periodiche in caso di idoneità;
12) pene disciplinari;
13) procedimenti penali e loro esito;
14) polizze di assicurazione obbligatoria e trattamento di previdenza a favore dell'iscritto;
15) data e luogo di prestazione del giuramento.
Le indicazioni predette sono aggiornate a cura del segretario dell'ente sulla base degli elementi che gli interessati sono tenuti a fornire tempestivamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-9