Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 11

In vigore dal 5 mar 1968
In un apposito albo nazionale sono iscritti cronologicamente secondo l'ordine di presentazione della domanda, ai sensi dello art. 735, comma secondo, del codice della navigazione, i capiscalo. L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo. L'albo deve contenere, per ciascun iscritto, le seguenti indicazioni: 1) generalità, luogo e data di nascita, stato di famiglia; 2) fotografia, connotati e segni caratteristici; 3) capacità tecniche possedute ed indicazione sommaria delle attività aeronautiche esercitate.
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Art. 11 Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. — Testo vigente | Portale Normativo