Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 5 mar 1968
In un apposito albo nazionale sono iscritti cronologicamente secondo l'ordine di presentazione della domanda, ai sensi dello art. 735, comma secondo, del codice della navigazione, i capiscalo.
L'iscrizione è contraddistinta da un numero progressivo.
L'albo deve contenere, per ciascun iscritto, le seguenti indicazioni:
1) generalità, luogo e data di nascita, stato di famiglia;
2) fotografia, connotati e segni caratteristici;
3) capacità tecniche possedute ed indicazione sommaria delle attività aeronautiche esercitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-11