Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 10
In vigore dal 5 mar 1968
Nel registro è iscritto cronologicamente il personale di volo della quarta categoria, addetto ai servizi complementari di bordo ai sensi dell'art. 735, comma primo, del codice della navigazione.
Le iscrizioni si effettuano secondo le disposizioni del precedente articolo, in quanto applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-10