Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 5 mar 1968
Il segretario dell'ente nazionale della gente dell'aria cura:
1) la tenuta degli albi e del registro della gente dell'aria e il rilascio dei relativi libretti e certificati;
2) l'istruttoria delle domande di iscrizione e la esecuzione delle iscrizioni, a seguito delle deliberazioni del consiglio direttivo;
3) l'autenticazione, l'annullamento e il rinnovo dei libretti, degli estratti e dei certificati;
4) l'esecuzione delle variazioni e annotazioni sugli albi e sul registro, nonché sui libretti, sugli estratti e sui certificati;
5) l'annotazione dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione deliberati dal consiglio direttivo;
6) l'adempimento di ogni altro incarico commessogli da leggi e da regolamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-6