Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo II

Art. 6

In vigore dal 5 mar 1968
Il segretario dell'ente nazionale della gente dell'aria cura: 1) la tenuta degli albi e del registro della gente dell'aria e il rilascio dei relativi libretti e certificati; 2) l'istruttoria delle domande di iscrizione e la esecuzione delle iscrizioni, a seguito delle deliberazioni del consiglio direttivo; 3) l'autenticazione, l'annullamento e il rinnovo dei libretti, degli estratti e dei certificati; 4) l'esecuzione delle variazioni e annotazioni sugli albi e sul registro, nonché sui libretti, sugli estratti e sui certificati; 5) l'annotazione dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione deliberati dal consiglio direttivo; 6) l'adempimento di ogni altro incarico commessogli da leggi e da regolamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. — Testo vigente | Portale Normativo