Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 5 mar 1968
Il libretto è dichiarato annullato dall'ente in seguito a cancellazione effettuata ai sensi degli del presente regolamento. È inoltre annullato e ritirato nei seguenti casi:
1) in seguito a radiazione dell'iscritto dagli albi e dal registro;
2) quando sia ritrovato successivamente al rilascio del duplicato;
3) quando sia reso inservibile e sia opportuno rinnovarlo.
All'iscritto sospeso è ritirato il libretto, finché dura lo stato di sospensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-20