Art. 20
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 20

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In vigore dal 5 mar 1968
Il libretto è dichiarato annullato dall'ente in seguito a cancellazione effettuata ai sensi degli del presente regolamento. È inoltre annullato e ritirato nei seguenti casi: 1) in seguito a radiazione dell'iscritto dagli albi e dal registro; 2) quando sia ritrovato successivamente al rilascio del duplicato; 3) quando sia reso inservibile e sia opportuno rinnovarlo. All'iscritto sospeso è ritirato il libretto, finché dura lo stato di sospensione.
Storico versioni

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