Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 19

In vigore dal 5 mar 1968
Se il libretto è perduto o distrutto l'ente, eseguiti, ove occorra, i necessari accertamenti, munisce l'iscritto di un duplicato. Finché non sia rilasciato il nuovo libretto, può essere rilasciato un estratto dagli albi o dal registro. Tale estratto sostituisce, ad ogni effetto, il libretto per un periodo non superiore ad un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-19

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