Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 5 mar 1968
La cancellazione dagli albi e dal registro ha luogo:
1) per morte dell'iscritto;
2) per cessazione dall'esercizio della professione aeronautica da parte dell'iscritto;
3) per la sopravvenuta perdita di fino dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-21