Art. 21
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 21

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In vigore dal 5 mar 1968
La cancellazione dagli albi e dal registro ha luogo: 1) per morte dell'iscritto; 2) per cessazione dall'esercizio della professione aeronautica da parte dell'iscritto; 3) per la sopravvenuta perdita di fino dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento.
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