Art. 18
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 18

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In vigore dal 5 mar 1968
Ciascun iscritto è munito dall'ente di un libretto che contiene la fotografia del titolare e, in estratto, le indicazioni prescritte per ognuno dai precedenti ad eccezione di quelle concernenti le pene disciplinari ed i procedimenti penali con il relativo esito. L'iscritto ha l'obbligo di presentare il libretto annualmente al segretario dell'ente per le eventuali annotazioni e varianti. Il libretto è necessario per l'iscrizione presso l'ufficio di collocamento.
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