Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 29

In vigore dal 5 mar 1968
Contro le decisioni del consiglio direttivo concernenti la iscrizione negli albi e nel registro, la cancellazione dai medesimi, le annotazioni relative agli iscritti e i provvedimenti disciplinari, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami nominata con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Tale commissione è presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal presidente del suddetto organo e composta da due funzionari di qualifica non inferiore a ispettore generale o qualifica equiparata, designati, rispettivamente, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Della commissione fa parte anche un funzionario dell'ente, con mansioni di segretario. Il ricorso, redatto in carta legale e diretto al presidente della commissione, deve essere presentato, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, alla segreteria del consiglio direttivo. Il consiglio è tenuto a trasmetterlo, entro un mese, alla commissione dei reclami con le proprie controdeduzioni; queste devono, a cura della commissione, essere notificate al ricorrente non oltre 15 giorni prima della riunione fissata per la trattazione del ricorso. Il ricorrente può, fino a cinque giorni dalla riunione, inviare memorie alla commissione. La riunione per la trattazione del ricorso deve essere fissata, dal presidente della commissione, entro il termine massimo di due mesi dal ricevimento del ricorso e delle controdeduzioni da parte del consiglio direttivo. Il ricorrente può chiedere di essere sentito nella riunione.
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