Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 5 mar 1968
Può essere iscritto nell'albo del personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche, ai sensi dell' del presente regolamento:
a) con la qualifica di ingegnere preposto alla progettazione, alla costruzione e all'allestimento di aeromobili o di motori di aeromobili e alle officine di costruzioni di aeromobili o di motori di aeromobili, chi abbia conseguito presso una delle scuole di ingegneria aeronautica la laurea in ingegneria aeronautica. Sono tuttavia dispensati da tale titolo gli ingegneri provenienti dalla prima categoria (aeronautici) del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - se abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo. Ne sono inoltre dispensati i docenti in scienze aeronautiche nelle scuole di ingegneria aeronautica;
b) con la qualifica di perito aeronautico, chi sia in possesso del relativo diploma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-31