Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo V
Art. 32
In vigore dal 5 mar 1968
I titoli previsti nell'art. 739 del codice della navigazione indicano le funzioni spettanti all'iscritto.
Nessuno può essere assunto con qualifiche e mansioni diverse da quelle per le quali è iscritto negli albi o nel registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-32