Art. 32
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo V

Art. 32

32 / 39
In vigore dal 5 mar 1968
I titoli previsti nell'art. 739 del codice della navigazione indicano le funzioni spettanti all'iscritto. Nessuno può essere assunto con qualifiche e mansioni diverse da quelle per le quali è iscritto negli albi o nel registro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-32