Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo VI
Art. 38
In vigore dal 5 mar 1968
Gli ingegneri che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano preposti da almeno tre anni alla progettazione, alla costruzione, ed all'allestimento di aeromobili e di motori di aeromobili, e ad officine di costruzione di aeromobili o di motori di aeromobili, conservano le loro mansioni e possono essere iscritti nell'apposito albo anche se siano sprovvisti del titolo di cui all', lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-38