Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo VI
Art. 39
In vigore dal 5 mar 1968
La composizione dell'equipaggio degli aeromobili è determinata dall'esercente con l'osservanza delle norme emanate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
REALE
Visto, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-39