Art. 39
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo VI

Art. 39

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In vigore dal 5 mar 1968
La composizione dell'equipaggio degli aeromobili è determinata dall'esercente con l'osservanza delle norme emanate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Visto, il Ministro per la grazia e giustizia REALE Visto, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile SCALFARO
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