Art. 1
In vigore dal 5 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;
Decreta:
È approvato l'annesso regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, vistato dai Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 settembre 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO - BOSCO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 29. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rd-1