Art. 6

In vigore dal 5 ott 1967
La Commissione prevista all' della legge determina i tariffari generali delle forniture o i prezzi di singole forniture ordinate all'Istituto dal Provveditorato generale dello Stato per le esigenze delle Amministrazioni statali. Per le Amministrazioni statali autonome che sono rifornite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, la Commissione determina tariffe e prezzi particolari per le singole forniture. Le altre condizioni di dette forniture sono stabilite da apposite convenzioni. Per ogni fornitura richiesta, l'Istituto compila e sottopone all'approvazione del Provveditore generale dello Stato un preventivo di spesa in applicazione delle determinazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo. I preventivi potranno essere modificati soltanto in caso di variazione alle commesse. Le variazioni ai tariffari o ai prezzi di cui al primo comma del presente articolo, deliberate dalla Commissione, si applicano alle commesse non consegnate alla data di richiesta della variazione. I preventivi devono corrispondentemente essere variati. Le variazioni delle tariffe di cui al secondo comma sono stabilite entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i fabbisogni. Dette tariffe, nonché i prezzi stabiliti dalla Commissione per singole commesse, non possono subire variazioni anche se le consegne avvengono negli esercizi successivi a quello per il quale è stata ordinata la fornitura. Quanto stabilito dai precedenti commi troverà applicazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-6

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