Art. 18

In vigore dal 5 ott 1967
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Provveditore generale dello Stato, determina gli emolumenti da corrispondere a coloro che partecipano all'attività degli organi di amministrazione e di revisione elencati nello della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 62. - GRECO
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