Art. 18
In vigore dal 5 ott 1967
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Provveditore generale dello Stato, determina gli emolumenti da corrispondere a coloro che partecipano all'attività degli organi di amministrazione e di revisione elencati nello della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 62. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-18