Art. 8
In vigore dal 5 ott 1967
Sull'attività e sull'andamento dell'Istituto il presidente riferisce al Ministro per il tesoro.
Con decreto del Ministro per il tesoro sono emanate istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali.
Sulla gestione dell'Istituto Poligrafico dello Stato e sui servizi di cui al comma precedente il Provveditore generale dello Stato riferisce al Ministro per il tesoro.
La fabbricazione delle carte da avvalorare, dei valori e degli stampati a rigoroso rendiconto viene vigilata e controllata dal personale dei ruoli del Ministero del tesoro assegnato al Provveditorato generale dello Stato e destinato all'Ispettorato carte-valori.
Le carte da avvalorare e i valori sono assoggettati al controllo qualitativo e quantitativo. Per gli stampati a rigoroso rendiconto il controllo può essere limitato a quello quantitativo da eseguirsi dopo l'applicazione del bollo a secco.
Per le contazioni possono essere impiegati idonei mezzi meccanici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-8