Art. 8

In vigore dal 5 ott 1967
Sull'attività e sull'andamento dell'Istituto il presidente riferisce al Ministro per il tesoro. Con decreto del Ministro per il tesoro sono emanate istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali. Sulla gestione dell'Istituto Poligrafico dello Stato e sui servizi di cui al comma precedente il Provveditore generale dello Stato riferisce al Ministro per il tesoro. La fabbricazione delle carte da avvalorare, dei valori e degli stampati a rigoroso rendiconto viene vigilata e controllata dal personale dei ruoli del Ministero del tesoro assegnato al Provveditorato generale dello Stato e destinato all'Ispettorato carte-valori. Le carte da avvalorare e i valori sono assoggettati al controllo qualitativo e quantitativo. Per gli stampati a rigoroso rendiconto il controllo può essere limitato a quello quantitativo da eseguirsi dopo l'applicazione del bollo a secco. Per le contazioni possono essere impiegati idonei mezzi meccanici.
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Art. 8 Regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo