Art. 7

In vigore dal 5 ott 1967
I pagamenti delle rate di cui all' della legge sono disposti all'inizio di ciascun trimestre. I rendiconti di cui al secondo comma dell' della legge sono compilati sulla base delle liquidazioni relative ad ogni fornitura le quali devono corrispondere ai preventivi. L'eventuale eccedenza delle anticipazioni rispetto ai rendiconti è versata al conto dell'entrata del bilancio dello Stato entro dieci giorni dalla approvazione del relativo rendiconto da parte del Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-7

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