Art. 3
In vigore dal 5 ott 1967
Il Provveditorato generale dello Stato, stabiliti, in applicazione dell' della legge, i fabbisogni ordinari e straordinari delle varie Amministrazioni, conferisce all'Istituto le relative commesse, salvo le eccezioni di cui agli del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058.
Alla distribuzione delle pubblicazioni ufficiali, stampate in applicazione del primo comma del presente articolo, provvedono, per quanto riguarda i servizi dipendenti, le Amministrazioni interessate.
Le richieste per le forniture di carta di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge sono inoltrate all'Istituto tramite il Provveditorato generale dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-3