Art. 4
In vigore dal 5 ott 1967
L'Istituto può procedere alla stampa, per la vendita, delle pubblicazioni di cui al terzo comma dell' della legge purchè tale attività non intralci le produzioni in corso per le Amministrazioni dello Stato.
Per l'edizione delle opere previste dal quarto comma del cennato della legge si applicano le norme degli del regio decreto 3 aprile 1928, numero 799.
L'Istituto può, inoltre, essere autorizzato dal Provveditorato generale dello Stato, sentite, ove occorra, le Amministrazioni interessate, a:
1) vendere le pubblicazioni stampate in applicazione dell' della legge e del precedente .
Il costo delle copie vendute sarà versato in conto entrate del Tesoro;
2) procedere, per la vendita, a seguiti di tiratura di dette pubblicazioni. In tal caso l'Istituto concorre proporzionalmente alle spese di composizione;
3) eseguire, per la vendita, ristampe delle pubblicazioni medesime.
Quando sia utilizzata la precedente composizione l'Istituto verserà in conto entrate Tesoro una quota di concorso alle spese della composizione stessa da stabilirsi caso per caso.
L'attività editoriale dell'Istituto conserva la denominazione "Libreria dello Stato".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-4