Art. 9

In vigore dal 5 ott 1967
La vigilanza e il controllo dell'Ispettorato carte-valori possono essere svolti anche per le fabbricazioni di carte da avvalorare, di valori o di prodotti similari effettuate dall'Istituto in applicazione dell'ultimo comma dell' della legge, qualora i committenti ne facciano richiesta. La relativa spesa sarà rimborsata allo Stato mediante versamento in conto entrate Tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-9

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