Art. 14

In vigore dal 5 ott 1967
Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviato ai componenti ed ai revisori effettivi, nonché al Provveditore generale dello Stato, al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo in applicazione dell' della legge 21 marzo 1958, n. 259 e al capo del servizio Ispettorato carte valori quando ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell' della legge, almeno cinque giorni prima delle adunanze. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza e di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario del Consiglio interviene alle sedute e ne redige i verbali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-14

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