Art. 17
In vigore dal 5 ott 1967
I due componenti del Collegio dei revisori, uno effettivo e uno supplente, da scegliersi tra il personale dell'Istituto su terne appositamente indicate da ogni organizzazione sindacale a carattere nazionale, devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono avere una anzianità di servizio non inferiore ai dieci anni.
In mancanza delle indicazioni da parte dei sindacati di elementi in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, la scelta è effettuata direttamente dal Ministro per il tesoro.
Delle riunioni del Collegio dei revisori deve essere informato il magistrato della Corte dei conti incaricato del controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-17