Art. 13

In vigore dal 5 ott 1967
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviato ai consiglieri ed ai revisori effettivi, nonché al Provveditore generale dello Stato, al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo in applicazione dell' della legge 21 marzo 1958, n. 259 e al capo del servizio Ispettorato cartevalori quando ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell' della legge, almeno cinque giorni prima della data di adunanza. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il Consiglio sceglie, mediante elezione a scrutinio segreto, i consiglieri di cui alla lettera h) e alla lettera i) dell' della legge che, a norma dell' della legge stessa, debbono far parte del Comitato esecutivo. Il Consiglio nomina, scegliendolo tra il personale dell'Istituto, il segretario del Consiglio di amministrazione, il quale interviene alle adunanze e ne redige i verbali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo