Art. 10

In vigore dal 5 ott 1967
La conservazione e la distribuzione delle carte da avvalorare, dei valori e del materiale da stampa sono effettuate a cura del consegnatario del magazzino del Tesoro al quale l'Istituto deve fornire il personale, i locali e i materiali per la esecuzione del lavoro. Il consegnatario del magazzino del Tesoro dipende dal capo della sezione dell'Ispettorato presso l'officina carte-valori e rende il conto giudiziale della propria gestione a norma dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. L'attività del consegnatario è vigilata da un controllore che dipende direttamente dal capo del servizio Ispettorato carte-valori. Il consegnatario e il controllore sono scelti tra il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro e sono nominati dal Ministro per il tesoro. Le spese derivanti all'Istituto dalla applicazione del primo comma del presente articolo sono anticipate all'inizio di ogni trimestre e conguagliate in base al rendiconto di fine esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-10

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