Art. 11

In vigore dal 5 ott 1967
La conservazione e la distribuzione degli stampati a rigoroso rendiconto sono effettuate dal consegnatario dell'apposito magazzino. Per la gestione del predetto magazzino si applicano le stesse norme stabilite per il magazzino del Tesoro dal precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-11

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