Art. 15

In vigore dal 5 ott 1967
L'anzianità da prendere in considerazione per la determinazione del componente del Comitato esecutivo che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, è quella di nomina. In caso di uguale anzianità sarà considerata l'età. L'incarico di sostituire il presidente è incompatibile col rapporto di lavoro con l'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-15

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