Art. 2

In vigore dal 5 ott 1967
I prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti e la tariffa delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale vengono determinati dal Provveditore generale dello Stato su richiesta dell'Istituto. I prezzi di vendita e di abbonamento delle predette pubblicazioni sono approvati dal Ministro per il tesoro sentito il Ministro per la grazia e giustizia. L'Istituto provvede alla fornitura e alla spedizione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti agli uffici e organi dello Stato, su autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, che, salvo il caso di uffici o di organi che dispongano di idonei stanziamenti di fondi, ne imputa la spesa sul capitolo di bilancio relativo alle forniture dell'Istituto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-2

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