Art. 1

In vigore dal 5 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: . L'Istituto Poligrafico dello Stato ha sede in Roma.
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