Capo II
Art. 9
In vigore dal 22 lug 1967
Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia delle uve, e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, all'atto del rilascio al conduttore della relativa ricevuta delle uve, sono tenuti ad accertare che il conduttore denunziante risulti iscritto nell'Albo dei vigneti del rispettivo vino a denominazione di origine e che il quantitativo di uva da esso denunciato non sia superiore a quello massimo consentito dal disciplinare di produzione, calcolato moltiplicando il numero di ettari per le rispettive rese massime di uva per ettaro previste dal disciplinare medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-9